Bergamotto IGP, bocciato dal TAR anche il ricorso della Società agricola Foti
Dopo il Consorzio DOP, salta anche il procedimento avanzato dal produttore. Per i giudici il disciplinare rispetta la normativa IGP e il MASAF ha agito correttamente: il traguardo IGP per l’agrume fresco sembra più vicino e procede spedito verso l’approvazione della Commissione Europea
Arriva a distanza di qualche ora il secondo pronunciamento del TAR Lazio sulla vicenda della querelle relativa alla tutela del bergamotto di Reggio Calabria. E, come prevedibile, è una seconda bocciatura alle istanze presentate dalla Società Agricola F.lli Foti. Un impianto che ricalca la sentenza 16006 che ha dato torto al Consorzio della Dop Olio essenziale Bergamotto di Reggio Calabria costituitosi contro il Ministero dell’Agricoltura, la Regione Calabria e il Comitato Promotore per il Bergamotto di Reggio Calabria IGP e la sua Tutela e Valorizzazione (A.T.S.).
La Società F.lli Foti chiedeva l’annullamento del provvedimento del 6 febbraio 2026 con cui il MASAF trasmetteva, a conclusione positiva della fase nazionale, la domanda di registrazione dell'Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) «Bergamotto di Reggio Calabria» alla Commissione Europea, congiuntamente a quella del Disciplinare di produzione e la relativa nota ministeriale.
Con il pronunciamento 16017, i giudici amministrativi, seguendo quanto già affermato in quello precedente, hanno respinto integralmente il ricorso nel merito, confermando la legittimità dell'operato del Ministero. Tuttavia, tenuto conto della particolare complessità delle questioni trattate, il Tribunale ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Il TAR ha innanzitutto chiarito un paio di punti preliminari e procedurali. Primo, si poteva fare causa subito? Sì, perché anche se il Ministero sosteneva che l'invio delle carte all'Europa fosse solo un atto intermedio e che bisognasse aspettare la fine, la chiusura della fase italiana implicava un provvedimento ufficiale definitivo direttamente impugnabile. Secondo, era possibile introdurre una questione meramente prospettata nel ricorso introduttivo – cioè il presunto carattere evocativo del prodotto I.G.P. per la preesistente D.O.P. sull’olio essenziale –, ma sviluppata compiutamente, per la prima volta, solo con la memoria di discussione depositata il 22 luglio 2026? No, perché nel processo amministrativo tutti gli elementi devono essere correttamente impostati dall'inizio.
Passiamo ora al merito. Il cuore del ricorso della Società Foti si basava sull'idea che il disciplinare dell'IGP fosse «troppo leggero» e generico: cioè che fosse composto da pochi parametri e omettesse del tutto le caratteristiche chimico-fisiche, microbiologiche e organolettiche che giustificano la specificità e la reputazione del prodotto. Oltre alla mancata indicazione della percentuale di succo estraibile, all’assenza dei portainnesti e a questioni legate alle tecniche di coltivazione. Il TAR ha però chiarito che, data la legittima decisione del Comitato promotore di scegliere per l’agrume la tutela dell’IGP e di avere la corretta rappresentatività per farlo, la normativa che detta le regole per la predisposizione del relativo disciplinare è meno stringente di quella relativa alla DOP. Il MASAF, attenendosi a quanto presentato dalle 23 aziende del Comitato, ha correttamente verificato che la normativa di riferimento per l’istituzione dell’IGP fosse stata rispettata.
Sull’aspetto dei portainnesti i giudici amministrativi hanno ricordato come la mancata indicazione della varietà di portainnesto sollevata da Foti non costituisse un elemento essenziale del disciplinare IGP, diversamente dalle caratteristiche essenziali da cui dipendono le qualità del prodotto storico. Questo per non precludere l’evoluzione tecnica e tecnologica ed elementi di innovazione, pur nel rispetto delle caratteristiche tradizionali, qualitative del prodotto e della sua notorietà. In particolare è stato ricordato come il richiamo all'arancio amaro, il melangolo, debba essere evitato, essendo questa varietà fortemente sconsigliata o addirittura vietata in Italia e in Calabria a causa della CTV (Virus della Tristezza degli agrumi). Ragione per cui viene escluso dai bandi PSR sull’agrumicultura. In secondo luogo la comparazione con altri Disciplinari di celebri agrumi italiani non contengono alcun obbligo tassativo per quanto riguarda i portainnesti.
Infine per quanto concerne gli aspetti tecnici della densità e della produzione massima per ettaro, il TAR ha ritenuto del tutto logica la scelta del Ministero, che ha allineato questi tetti massimi (400 quintali per ettaro) a quelli già validati in passato per la DOP dell'olio essenziale di bergamotto, garantendo coerenza nel sistema agricolo locale.
Il TAR ha dunque stabilito che il Ministero ha operato correttamente, basandosi su un'istruttoria solida, trasparente e fondata e che non sussista alcun errore di diritto o illogicità. La procedura per il riconoscimento del Bergamotto di Reggio Calabria come IGP prosegue il suo cammino istituzionale verso l'Unione Europea, blindata dalla sentenza del giudice amministrativo, mentre la Società Foti, raggiunta dalla nostra redazione, valuta se proseguire con altre azioni legali.