Foto online e violazione dei diritti di autore, il tribunale dà ragione a un’azienda reggina
Secondo i giudici l’assenza di mala fede ha reso illegittima l’esosa pretesa risarcitoria
La vicenda prende le mosse da un’esosa richiesta di risarcimento danni da parte di un fotografo professionista di eventi sportivi che aveva trascinato dinanzi al Tribunale di Catanzaro, sezione specializzata imprese, una nota azienda reggina operante nel campo del fotovoltaico su tutto il territorio nazionale per avere la stessa pubblicato on line alcune foto asseritamente d’autore di paternità del fotografo senza il previo consenso dello stesso e senza il rispetto della normativa in materia.
L’impresa reggina resisteva in giudizio sostenendo che le foto ritraenti giocatori impegnati in un evento sportivo non possono essere qualificate come opere d’autore per il solo fatto di essere state scattate con professionalità. L’opera d’ingegno per essere considerata tale necessita di un quid pluris che la renda creativa e capace di suggestionare ed emozionare il pubblico. Particolarità e creatività insussistenti nel caso all’esame del tribunale.
Il fotografo, sempre secondo la tesi defensionale dell’impresa convenuta, anche a voler considerare gli scatti “incriminati” come foto semplici, non meritava tutela essendo stato dimostrato che le foto circolavano liberamente e diffusamente in rete prive di watermarks e di qualsiasi altro elemento identificativo che potesse consentire, secondo la normale diligenza richiesta ad un utente della rete, di, quantomeno, sospettare che sulla foto vi potesse essere qualche forma di privativa.
L’assenza di mala fede, dunque, rendeva illegittima l’esosa pretesa risarcitoria.
Il Tribunale in accoglimento delle superiori deduzioni ed allegazioni difensive ha rigettato integralmente la domanda risarcitoria del fotografo professionista condannandolo al pagamento all’impresa delle spese processuali.
Plaudono all’operato del Collegio di Catanzaro i difensori dell’impresa, i reggini Annarita Chindamo ed Antonino Quattrone, che evidenziano come la decisione del tribunale ed i principi ivi sanciti siano preziosi perchè contribuiscono a porre un argine al fenomeno del c.d. copyright troll, ossia la ricerca a tutti i costi di violazioni di copyright per ottenerne vantaggi economici.
Viene, al contrario, data prevalenza all’affidamento degli utenti nell’era digitale considerata la facilità con cui le immagini possono circolare ed essere diffuse e condivise sul web.