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13/10/2024 ore 18.33
Cronaca

Il Tribunale di Reggio Calabria ha assolto perché il fatto non sussiste Ollio Francesco

In sede di istruttoria dibattimentale veniva escusso il carabiniere che confermava l’ipotesi accusatoria
di Redazione

Il Tribunale di Reggio Calabria ha assolto perché il fatto non sussiste Ollio Francesco  difeso dall’avv. Fabio Tuscano dall’accusa contestategli ovvero sia di aver violato la misura della sorveglianza speciale applicatagli dal Tribunale misure di prevenzione. L’uomo era rimasto coinvolto in passato nell’operazione Gambling ed in una vicenda estorsiva aggravata dal metodo mafioso.

Tra le prescrizioni imposte dalla misura anche quella di non associarsi abitualmente a pregiudicati pena la violazione della stessa ma una informativa dei carabinieri  attestava la frequentazione dell’Ollio con pregiudicati del quartiere Archi e l’associarsi abituale con essi. In sede di istruttoria dibattimentale veniva escusso il carabiniere che confermava l’ipotesi accusatoria ovvero di aver visto l’Ollio discutere ed accompagnarsi con due pregiudicati del quartiere Archi tanto che il pubblico ministero in sede di requisitoria nel tratteggiare la personalità dell’imputato chiedeva l’affermazione della penale responsabilità e la conseguente condanna. Di diverso avviso la difesa che non condividendo le conclusioni rassegnate dall’ufficio di procura e richiamando giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione evidenziava che non erano sufficienti uno o anche due episodi di avvistamenti dell’Ollio con pregiudicati per ritenere configurato il reato ma era necessaria una ripetitività di episodi tale da dimostrare il modus comportamentale dell’imputato.

Le due uniche isolate occasioni nelle quali risulta accertato che l’Ollio si trovasse in compagnia dei due soggetti non consentono di ritenere dimostrata quella frequentazione reiterata. La difesa nell’evidenziare l’insussistenza dell’elemento soggettivo nel reato di violazione degli obblighi di sorveglianza speciale e di tutti gli elementi previsti dalla norma di riferimento anche con riferimento al dolo generico concludeva per una pronuncia di assoluzione perché il fatto non sussiste. Tesi difensiva condivisa dal Giudice monocratico che mandava assolto Ollio Francesco perché il fatto non sussiste.