Locri, accusato di percepire indebitamente il reddito di cittadinanza: assolto
La decisione del collegio reggino si candida a diventare un importante punto di riferimento per la giurisprudenza nazionale in materia di reati assistenziali
La Prima Sezione Penale della Corte d’Appello di Reggio Calabria, con una sentenza del 10 settembre 2026, ha completamente riformato una decisione del Tribunale di Locri, assolvendo un cittadino dall’accusa di indebita percezione del Reddito di Cittadinanza «perché il fatto non sussiste».
In primo grado l’imputato era stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione per il reato previsto dall’art. 7 del decreto-legge n. 4 del 2019, a causa di una presunta infedeltà nelle dichiarazioni relative alla composizione del proprio nucleo familiare ai fini ISEE. La difesa, sostenuta dall’avvocato Davide Lurasco del Foro di Locri, ha scardinato l’impianto accusatorio dimostrando che la situazione anagrafica formale non coincideva con l’effettiva realtà della convivenza familiare.
Al di là del caso specifico, la decisione del collegio reggino si candida a diventare un importante punto di riferimento per la giurisprudenza nazionale in materia di reati assistenziali. La pronuncia affronta infatti un nodo cruciale del diritto penale contemporaneo: il rifiuto di ogni automatismo sanzionatorio basato su semplici discrepanze documentali.
Secondo i giudici d'appello, le risultanze anagrafiche non possono costituire una presunzione assoluta di colpevolezza se emergono elementi probatori concreti in grado di metterne in discussione la reale fedeltà. L’accertamento della verità materiale, ovvero della reale composizione del nucleo familiare, resta un presupposto indispensabile per configurare l’illecito.
Un altro passaggio chiave riguarda l'elemento soggettivo del reato. La Corte d'Appello Reggina ha ribadito che la semplice discrepanza amministrativa non equivale automaticamente al dolo. Per affermare la responsabilità penale, l'accusa deve dimostrare la consapevolezza e la precisa volontà del cittadino di omettere dati rilevanti per ingannare lo Stato. Nel caso in esame, venuta meno la certezza sulla non veridicità delle dichiarazioni, è caduta la prova sia dell’elemento oggettivo che di quello soggettivo, imponendo l'assoluzione con la formula più ampia prevista dal codice di procedura penale.