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06/08/2026 ore 16.17
Cronaca

Operazione Lampetra, concesso il differimento dell’esecuzione della pena a Francesco Cimarosa

Accolta dal tribunale di sorveglianza l’istanza dei legali. L’uomo doveva scontare ancora cinque anni 

di redazione

Il Tribunale di Sorveglianza di Campobasso in accoglimento dell’istanza presentata dagli avvocati Maria Rossana Ursino e Fabio Tuscano ha concesso il differimento dell’esecuzione della pena da eseguire presso una comunità terapeutica a Cimarosa Francesco che era entrato in carcere nel mese di novembre scorso dopo la definitività del processo Lampetra che lo aveva visto coinvolto quale partecipe di una associazione dedita al narcotraffico di sostanze stupefacenti e in episodi di detenzione e spaccio ex art. 73 DPR 309/90.

Cimarosa aveva ancora cinque anni di pena da scontare con un fine pena previsto nel 2031 atteso che durante la detenzione in carcere gli era arrivata ulteriore condanna alla pena di anni due di reclusione per essersi reso responsabile unitamente ad altri soggetti della creazione nel territorio di Scilla di una piantagione adibita alla coltivazione di piantine di marijuana. Dalla istruttoria espletata è emerso che il Cimarosa oltre ai reati in esecuzione non aveva altri precedenti penali e i SERD interessati e le case circondariali ove era stato detenuto avevano evidenziato le precarie condizioni di salute manifestando lo stesso una evidente difficoltà di adattamento al contesto detentivo. Il SERD di Lanciano aveva confermato la disponibilità della Comunità individuata ritenuta adeguata alle condizioni di salute del Cimarosa.

Sulla scorta di ciò, il Tribunale investito della richiesta difensiva di rinvio dell’esecuzione della pena acquisiva tutta la documentazione sanitaria proveniente dall’area sanitaria della casa circondariale ove era detenuto e quella prodotta dalla difesa unitamente all’istanza inerente la incompatibilità del detenuto con il regime carcerario sulla scorta delle gravi problematiche di salute e di una patologia quella patita dal Cimarosa non trattabile nei presidi del circuito penitenziario ma presso adeguata comunità terapeutica . Alla stregua di quanto relazionato dal carcere e rappresentato nell’istanza e durante la discussione orale dalla difesa del Cimarosa il Tribunale di Sorveglianza in accoglimento dell’istanza presentata dall’avv. Maria Rossana Ursino e Fabio Tuscano in una ottica di equo contemperamento tra esigenze di tutela della salute del predetto e quelle legate alla doverosa esecuzione della pena disponeva il differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare presso comunità terapeutica .