Revocato il regime del carcere duro per il narcotrafficante Roberto Pannunzi
Revocato il “carcere duro” per Roberto Pannunzi, detto “Bebé”, che sta scontando la condanna per narcotraffico nel carcere di Parma. A deciderlo i giudici del Tribunale di Sorveglianza di Roma, che hanno accolto i reclami presentati dal suo avvocato Cosimo Albanese, avverso due decreti ministeriali, il primo del gennaio 2019 e il secondo del giugno 2021, riguardanti la proroga del regime detentivo di “carcere duro”, ex art. 41 bis dell’Ordinamento penitenziario.
Roberto Pannunzi, romano di nascita ma sidernese d’adozione, si trovava in regime di “carcere duro” dal luglio 2013, dopo essere stato estradato dalla Colombia dove era stato arrestato dopo 3 anni da quando era riuscito a far perdere le proprie tracce, fuggendo da una clinica di Roma. Per fargli revocare il carcere duro, l’avvocato Albanese ha fatto leva sulle condizioni di salute fisico, cognitivo e psicologico in cui versa il 74enne e sull’assoluta mancata adesione di Pannunzi a un’associazione di stampo mafioso, sottolineando il fatto che non è stato condannato per reati aggravati da finalità di cui all’ex art. 7 L. n.152 del 1991, sostenendo che le ultime condotte criminose risalgono a 20 anni fa e che pertanto, il «gruppo di riferimento» non può essere rappresentato da associazioni mafiose di cui il suo cliente non ha mai fatto parte.
L’avvocato Albanese ha poi spiegato ai giudici che Pannunzi, non risulta coinvolto in nessuna delle vicende processuali, posteriori al 2002, che ricadono nel processo “Igres”. Il Tribunale di Sorveglianza, richiamando un particolare indirizzo della giurisprudenza, ha evidenziato che «la “qualificata pericolosità” sociale legittimante il regime detentivo differenziato ex art. 41 bis O.P. intesa come “capacità di mantenere collegamenti con l’associazione criminale”, non è l’attualità dei contatti, ma la qualificata capacità del detenuto di riprendere pienamente i vincoli associativi dall’interno del carcere, ove collocato nel circuito ordinario».
I giudici romani sostengono poi che: «Va rilevato che nella fattispecie non si ravvisa la presenza di rilevanti parametri fondanti il regime detentivo applicato. È indubbia la caratura criminale del Pannunzi, il quale, per una buona parte della sua vita, ha “lavorato” per le cosche di ‘ndrangheta, promuovendo e organizzando importanti traffici di sostanze stupefacenti dall’estero per conto delle più potenti consorterie criminali siciliane e, soprattutto, calabresi, sfruttando le sue conoscenze e la sua capacità di interagire con la criminalità straniera. Tuttavia nella fattispecie, difetta uno dei principali presupposti della “pericolosità qualificata”, rappresentato dall’operatività del clan di appartenenza, ossia dell’associazione finalizzata al narcotraffico». Detto questo hanno concluso che «l’assenza di dimostrazione della operatività del sodalizio di appartenenza fa perdere rilievo al ruolo rivestito dal Pannunzi al momento dell’arresto in seno all’organizzazione criminale dedita al narcotraffico».