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14/11/2025 ore 13.15
Economia e lavoro

Disabili e mercato del lavoro: gli obblighi per aziende e pubbliche amministrazioni

La normativa stabilisce quote obbligatorie di assunzione per datori di lavoro pubblici e privati, procedure telematiche e sanzioni in caso di mancato adempimento

di Redazione

La Legge 68/1999 disciplina la promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone con disabilità, attraverso servizi di sostegno e un sistema di collocamento mirato. La normativa prevede precisi obblighi per i datori di lavoro, pubblici e privati, che devono riservare una quota dei propri posti a lavoratori appartenenti alle categorie protette.

Le percentuali richieste variano in base alle dimensioni dell’organico:

– il 7% dei dipendenti per le aziende con più di 50 lavoratori;

– due lavoratori disabili per le imprese da 36 a 50 dipendenti;

– un lavoratore disabile per quelle da 15 a 35 dipendenti.

L’obbligo scatta nel momento in cui l’azienda raggiunge la soglia dei 15 dipendenti computabili.

Una quota specifica è inoltre riservata a orfani e coniugi superstiti di persone decedute per cause di lavoro, di guerra o di servizio, nonché ai familiari di grandi invalidi e ai profughi italiani rimpatriati. In questo caso, la legge stabilisce:

– una unità riservata nelle aziende tra 51 e 150 dipendenti;

– una quota pari all’1% dell’organico per i datori di lavoro con più di 150 dipendenti.

Tutti i soggetti obbligati devono presentare, esclusivamente in via telematica, un prospetto informativo annuale entro il 31 gennaio, contenente la situazione occupazionale aggiornata al 31 dicembre dell’anno precedente: numero complessivo dei dipendenti, nominativi dei lavoratori appartenenti alle categorie protette, posti disponibili e mansioni utili per eventuali ulteriori assunzioni obbligatorie. L’invio non è necessario se rispetto all’ultimo prospetto non sono intervenute variazioni nell’organico o nelle quote di riserva.

Il mancato adempimento comporta sanzioni amministrative: 702,43 euro per ritardato invio, ai quali si aggiungono 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo. Ulteriori approfondimenti e assistenza sono disponibili presso i Consulenti del Lavoro.