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12/02/2026 ore 17.30
Politica

Consiglio regionale, respinto il ricorso di Giusy Iemma: Falcomatà rimane l’unico rappresentante di Reggio città

Il Tar della Calabria certifica la correttezza dell’operato dell’Ufficio centrale regionale che in tal modo conferma anche i due seggi conquistati da “Noi Moderati” che hanno correttamente raggiunto lo sbarramento del 4%

di Redazione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Prima, con la sentenza n° 01613/2025 ha respinto il ricorso presentato da Giuseppina Iemma (candidata del "Partito Democratico" nella circoscrizione centro) per l'annullamento parziale dei risultati delle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre 2025, che avrebbe portato all'esclusione di Riccardo Rosa e Vito Pitaro ("Noi Moderati") e alla conseguente elezione della ricorrente a Consigliere regionale, nel caso di specie ai danni di Giuseppe Falcomatà.

La contestazione si centrava sull’assegnazione di due seggi alla lista “Noi Moderati”, sostenendo che questa non avesse superato la soglia di sbarramento del 4%. Secondo la Iemma, nel calcolo dei voti validi (come previsto dall'Art. 1, comma 3, L.R. n. 1/2005) avrebbero dovuto essere inclusi anche i voti espressi unicamente per i candidati a Presidente, oltre a quelli per le liste circoscrizionali. Con questo calcolo, la percentuale di "Noi Moderati" sarebbe scesa al 3,87%, al di sotto della soglia legale.

Il Tar però ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità dell'operato dell'Ufficio centrale regionale. La sentenza stabilisce che la locuzione “voti validi”, ai fini del calcolo della soglia di sbarramento per le liste circoscrizionali, debba riferirsi esclusivamente ai voti delle liste stesse, escludendo quelli diretti solo ai candidati Presidenti.

Una interpretazione che si basa sulla normativa elettorale calabrese (L.R. n. 1/2005 e L. n. 108/1968), che differisce da quella di altre regioni (come la Puglia, citata nel ricorso) e che è in linea con precedenti giurisprudenziali del Tar Calabria.