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17/09/2026 ore 21.00
Società

L’Osservatorio del disagio abitativo rilancia: «Occorre riscrivere il regolamento che in otto anni ha assegnato solo 5 alloggi»

Presidio davanti Palazzo San Giorgio per rivendicare il diritto chi vive una situazione di grave emergenza. La sentenza del Tribunale amministrativo regionale parla chiaro e ordina al Comune di adottare un provvedimento espresso e motivato entro il termine perentorio di trenta giorni

di redazione

«Non è possibile lasciare senza risposta chi vive una situazione di grave emergenza abitativa». Lo ribadisce a gran voce l'Osservatorio sul Disagio Abitativo che, insieme ad Ancadic, Un Mondo di Mondi, Reggio Non Tace e Società dei Territorialisti e delle Territorialiste richiama l'attenzione del Comune di Reggio Calabria e dell'opinione pubblica sulla delicata questione, da anni irrisolta, anche alla luce della recente sentenza del Tar Calabria - la n. 617/2026, che affronta direttamente le modalità e i tempi con cui devono essere trattate le istanze presentate ai sensi dell'art. 31 della legge regionale Calabria n. 32/1996, che disciplina la riserva di alloggi per specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa, tra cui gli sfratti e altre condizioni di grave disagio.

«Quando si parla di emergenza abitativa – spiega Giacomo Marino - ricordiamo che si tratta di casi di sfratto, sfratto per mortità incolpevole, per chi è stato licenziato, caso di crollo dell'alloggio o comunque di sgombero per situazioni importanti di pubblico utilità, ma anche violenza domestica. Questi sono i casi previsti dalla legge che norma le assegnazioni degli alloggi, quindi situazioni molto importanti che purtroppo con il regolamento approvato nel gennaio 2018 dal Consiglio Comunale non sono state gestite bene. Basta considerare che in 8 anni gli alloggi assegnati sono stati solo 5: una sola graduatoria approvata, 10 famiglie vincitrici di questa graduatoria e solo 5 dei 10 hanno avuto risposta, ma con tempi lunghissimi».

Marino ricorda anche che con la graduatoria del 2023 sono 700 le domande che già erano note al “Settore” di Palazzo San Giorgio, e che devono essere valutate. «Evidentemente non riescono a valutarle, se non in tempi lunghissimi, ma il Tar entra con questa sentenza, per un ricorso di una famiglia sfrattata per morosità incolpevole tra l'altro con un figlio disabile, sostenendo che l'assegnazione può essere data o non data, ma anche che la risposta documentata con le comparazioni con altre situazioni simili va fatta entro 30 giorni perché altrimenti non è compatibile con la situazione di emergenza»

La sentenza è stata pubblicata il 9 settembre, dunque, aggiunge Marino «entro il 9 ottobre il Comune deve dare una risposta alla famiglia ricorrente. Ma la sentenza può essere applicata per giustizia a tutti gli altri che sono nelle stesse condizioni»

Il Tar ha quindi affermato un principio di particolare importanza: l'istanza di assegnazione di un alloggio in emergenza abitativa deve essere definita dall'Amministrazione entro il termine ordinario di 30 giorni.

La sentenza chiarisce, infatti, che il termine di sei mesi previsto dal Regolamento comunale per la formazione delle graduatorie non può essere interpretato come termine per attendere la trattazione dell'istanza in emergenza abitativa, proprio perché una simile interpretazione sarebbe incompatibile con la natura emergenziale delle situazioni disciplinate dall'art. 31 della legge regionale.

Il dato più significativo della pronuncia, secondo l'Osservatorio, è che l'art. 31 della L.R. 32/1996 consente a chi si trovi in una situazione di grave emergenza abitativa di presentare la propria domanda senza dover attendere la pubblicazione di un bando ordinario. La normativa regionale prevede, infatti, una quota di alloggi disponibili destinata a fronteggiare specifiche situazioni di emergenza, comprendendo espressamente, tra le altre, gli sfratti, le pubbliche calamità, lo sgombero di abitazioni e la violenza domestica ed altre gravi esigenze.

L'Osservatorio ritiene pertanto necessario che questo strumento venga concretamente reso accessibile alle persone e ai nuclei familiari che si trovano in condizioni di grave e documentata emergenza abitativa, evitando che la complessità delle procedure amministrative si trasformi in un ulteriore ostacolo per chi è già in una situazione di particolare vulnerabilità.

Nel caso esaminato dal Tar per la sentenza, il Comune di Reggio Calabria non aveva fornito alcuna risposta all'istanza presentata il 18 ottobre 2025.

Il Tribunale Amministrativo ha accertato l'illegittimità dell'inerzia dell'Amministrazione, rilevando che era inutilmente decorso il termine di 30 giorni senza che il Comune si fosse pronunciato.
Il Tar ha quindi ordinato al Comune di Reggio Calabria di adottare un provvedimento espresso e motivato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, riservando, in caso di persistente inerzia, la possibilità di procedere alla nomina di un Commissario ad acta.

È importante precisare che la sentenza non stabilisce che ogni istanza comporti automaticamente l'assegnazione di un alloggio. Il Tar ha precisato che l'Amministrazione deve svolgere gli adempimenti istruttori necessari, compresa la comparazione con eventuali altre istanze e la verifica della disponibilità della quota di alloggi riservata all'emergenza.

Il principio affermato è dunque quello del diritto ad ottenere una risposta espressa e motivata nei tempi previsti dalla legge, non un'automatica assegnazione dell'alloggio.
Considerando questa Sentenza del Tar e le sue naturali conseguenze, l'Osservatorio chiede nuovamente al Comune una revisione del Regolamento comunale di emergenza abitativa attraverso un confronto aperto, in modo da correggere tutto quello che non ha funzionato negli ultimi otto anni.

Marino poi ricorda di aver già avuto un'interlocuzione, a luglio, con l’assessore al ramo Massimo Ripepi, per un altro caso di sfratto di una signora vincitrice del bando 2019: «ci siamo incontrati e abbiamo discusso di questo, abbiamo anche inviato una nostra proposta, quella precedente al regolamento approvato che è stata cestinata nel 2017. Ho capito che comunque c'è disponibilità, perché quel regolamento è scritto malissimo, ed è applicato ancora peggio»